Notifica SCIP: nuovi obblighi per la notifica di sostanze pericolose

Il Regolamento Europeo 1907/2006 REACH del 18 dicembre 2006 riguardante la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) definisce Articolo “un oggetto a cui, durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”.

L’ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche) ha stabilito che, a partire dal 5 gennaio 2021, coloro i quali producono, assemblano, importano o distribuiscono articoli in EU o, in generale, tutti gli attori della catena di fornitura che introducono articoli nel mercato Europeo (fornitori di articoli), saranno tenuti ad effettuare una notifica al database SCIP solo nel caso in cui gli stessi articoli contengano sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) incluse nella “Candidate List del Reach” in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Lo SCIP (“Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)” è un database istituito dalla ECHA, in ottemperanza alla Direttiva “Pacchetto economica circolare” 2018/851/UE, con lo scopo di istituire una banca dati contenente tutte le informazioni sulle sostanze SVCH, ovvero che destano preoccupazioni in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti). 

La Direttiva del 2018 estende, infatti, l’obbligo, già sancito dell’articolo 33 del Regolamento 1907/2006 REACH, di comunicare le informazioni relative ad articoli contenenti le sostanze identificate nella Candidate List non solo ai destinatari di questi prodotti, ma anche all’ECHA. 

A seguito del processo di notifica SCIP all’ECHA, si riceve una relazione di presentazione la quale contiene un numero identificativo SCIP che può essere fornito dal fornitore a monte, insieme alle informazioni da fornire ai sensi dell’Art 33 1 del REACH. 

Il Piombo (Pb), contenuto nelle leghe che commercializziamo, rientra tra le sostanze per cui è obbligatoria la Notifica SCIP.  Abbiamo quindi provveduto alla notifica di tali articoli ottenendo l’identificativo SCIP, che potrà essere comunicato ed utilizzato dai nostri Clienti nelle modalità previste dal regolamento.

Il Regolamento Europeo 1907/2006 REACH del 18 dicembre 2006 riguardante la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) definisce Articolo “un oggetto a cui, durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”.

L’ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche) ha stabilito che, a partire dal 5 gennaio 2021, coloro i quali producono, assemblano, importano o distribuiscono articoli in EU o, in generale, tutti gli attori della catena di fornitura che introducono articoli nel mercato Europeo (fornitori di articoli), saranno tenuti ad effettuare una notifica al database SCIP solo nel caso in cui gli stessi articoli contengano sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) incluse nella “Candidate List del Reach” in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Lo SCIP (“Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)” è un database istituito dalla ECHA, in ottemperanza alla Direttiva “Pacchetto economica circolare” 2018/851/UE, con lo scopo di istituire una banca dati contenente tutte le informazioni sulle sostanze SVCH, ovvero che destano preoccupazioni in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti). 

La Direttiva del 2018 estende, infatti, l’obbligo, già sancito dell’articolo 33 del Regolamento 1907/2006 REACH, di comunicare le informazioni relative ad articoli contenenti le sostanze identificate nella Candidate List non solo ai destinatari di questi prodotti, ma anche all’ECHA. 

A seguito del processo di notifica SCIP all’ECHA, si riceve una relazione di presentazione la quale contiene un numero identificativo SCIP che può essere fornito dal fornitore a monte, insieme alle informazioni da fornire ai sensi dell’Art 33 1 del REACH. 

Il Piombo (Pb), contenuto nelle leghe che commercializziamo, rientra tra le sostanze per cui è obbligatoria la Notifica SCIP.  Abbiamo quindi provveduto alla notifica di tali articoli ottenendo l’identificativo SCIP, che potrà essere comunicato ed utilizzato dai nostri Clienti nelle modalità previste dal regolamento.

 

Notifica SCIP: verso una maggior trasparenza d’informazione sulle sostanze pericolose per la salute

L’introduzione di questo obbligo si muove nella direzione di fornire maggior trasparenza in merito alle sostanze chimiche potenzialmente preoccupanti e al loro utilizzo. L’obiettivo della banca dati SCIP è infatti quello di fornire le informazioni fondamentali relative a queste sostanze candidate e al loro ciclo di vita in articoli e prodotti, sia a tutti i consumatori -  perché possano compiere scelte più informate e consapevoli - che agli operatori del settore per ottimizzare i processi di riciclo, recupero e smaltimento. 

Specifichiamo che nella forma commerciale (semilavorato metallico) non vi sono pericoli per l’uomo o per l’ambiente.

Conformemente ai regolamenti vigenti in ambito di sicurezza e tutela dell’ambiente, si dovrà valutare il rischio che polveri o fumi, contenenti piombo, possano essere rilasciati durante le lavorazioni del metallo, come ad esempio durante il taglio, la molatura, la lavorazione a macchina o la rifusione, che potrebbero comportare pericoli per la salute dei vostri lavoratori e dell'ambiente. L'esposizione a polveri o fumi contenenti piombo deve essere, infatti, evitata con idonei dispositivi. I rottami e i rifiuti contenenti piombo devono, invece, essere smaltiti in conformità con le rispettive leggi. 

Ricordiamo che vige l’obbligo di comunicare tutte le informazioni necessarie ai propri clienti all’interno dell’Unione Europea.

 

Scarica la circolare relativa agli identificativi SCIP

Download the notice concerning identification SCIP numbers

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